Cos'è

 Dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.)  che si articola in tre tributi tra cui la tassa sui rifiuti (TA.RI.) che sostituisce la tassa sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.) che continua a trovare applicazione per tutte le occupazioni .

La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

SOGGETTO PASSIVO DEL TRIBUTO
Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte operative, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative riferibili alle utenze non domestiche.
Non sono soggetti all'applicazione del tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni e le aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
Per le abitazioni tenute a disposizione il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 2 (due).
Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

DICHIARAZIONI DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE
L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 30 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

 

Con delibera del 3 agosto 2023, n.386, Arera (Autorita' di regolazione per Energia e Ambiente) ha istituito due componenti perequative in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

a) UR1, a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno;

b) UR2, a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno;

Per il 2024 la componenete UR1,a, è pari a Euro 0,10 per utenza mentre la componente UR2 ,a , è pari a Euro 1,50 per un totale di Euro 1,60 per utenza.

Le componenti perequative sono dovute per ciascuna utenza e per ciascun anno (dal 2024)


Scadenze Tari

Scadenze TARI per l'anno 2024 -  30 settembre  e 30 novembre  dell'anno in corso


Ultimo aggiornamento

12/09/2024, 14:11

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