Annotazione della sentenza di divorzio italiana e straniera e annotazione di annullamento dell'atto di matrimonio
L'Autorità Giudiziaria italiana pronuncia sentenze:
- di scioglimento del matrimonio civile
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
- di annullamento di matrimonio civile
- di deliberazione di sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio (annullamento Sacra Rota)
- di annullamento di matrimonio civile
Il divorzio acquista validità a tutti gli effetti di legge con l'annotazione della sentenza ,da parte dell'Ufficio di Stato Civile ,sul relativo atto di matrimonio .
Le sentenze di divorzio possono essere pronunciate da Autorità straniere e pervengono agli uffici di Stato Civile del Comune di celebrazione o trascrizione di matrimonio, ai fini della trascrizione, per il tramite dell'Autorità Diplomatica Consolare ovvero da parte dell'interessato.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 898 del 1° dicembre 1970 e successive modificazioni
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 3 novembre 2000: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge n. 127/1997
- Legge n. 218 del 30 maggio 1995: Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.