presentare una querela
"Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
Per
i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di
mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati, possono
esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo
il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria
dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato." (art.120 del Codice Penale)
Dalla enunciazione dell'art. 120 del C.P. è chiaro il diritto di ogni persona
di proporre querela
nel caso sia offesa da un fatto previsto dalla legge come reato.
Tale diritto va esercitato entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto
che costituisce reato (art.124 del C.P.) recandosi presso le autorita' previste dal Codice Penale oppure
ad un agente consolare all'estero. Si consiglia in ogni caso di presentarsi con
un documento valido di identità unitamente alla documentazione che si ritiene
importante al fine della ricostruzione del fatto delittuoso.
Di quanto enunciato verrà steso verbale la cui attestazione
verrà consegnata al querelante.